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Gestione completa della pratica CILA a Roma, dalla consulenza iniziale alla chiusura lavori.


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Pratiche Edilizie • Urbanistica • Catasto • Direzione Lavori
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Aggiornato al 14/09/2026
Come Previsto articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001
Legge n. 73/2010
D.P.R. 380/2001: L'articolo 6-bis
La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è una pratica amministrativa edilizia che permette di avviare interventi di manutenzione straordinaria leggera e altre opere che non alterano la struttura portante dell'edificio. Serve a comunicare al Comune l'inizio dei lavori senza dover attendere un atto di assenso esplicito.
A cosa serve e quando è obbligatoria
La CILA è necessaria per una serie di interventi, tra cui:
Non è necessaria per opere di edilizia libera (come la tinteggiatura delle pareti) né per interventi che richiedono titoli abilitativi maggiori come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ) o il Permesso di Costruire (che riguardano modifiche strutturali, cambi di destinazione d'uso rilevanti o aumenti di volumetria).
Procedura e requisiti
La CILA deve essere presentata al Comune da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) per conto del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo (es. usufruttuario).
Il tecnico ha la responsabilità di:
I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della CILA al Comune.
Sanzioni
La mancata presentazione della CILA, quando obbligatoria, comporta una sanzione amministrativa di 1000 euro, ridotta se presentata in sanatoria (CILA tardiva) prima della fine dei lavori o in caso di abusi minori.
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